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Circolare 116

Somministrazione farmaci a scuola

Indicazioni per la somministrazione di farmaci a scuola

 

Circ. n. 116

 

Borgo San Lorenzo, lì

 

24/10/2023

 

 

Alle Famiglie Ai Docenti

A tutto il Personale ATA

 

 

 

Oggetto: Somministrazione farmaci a scuola (farmaci salvavita e/o indispensabili)

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Nota 2312 del 25/11/2005 il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministro

della salute: “Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.”

  • Deliberazione Giunta Regione Toscana 25 maggio 2015, 653 “Approvazione schemi di accordo

di collaborazione: Accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola”

 

La presente comunicazione intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui gli studenti debbano assumere dei farmaci salvavita o indispensabili in ambiente ed orario scolastico.

 

Procedura

È necessario attenersi rigorosamente al seguente iter procedurale:

Al momento dell’iscrizione o in caso di sopraggiunta patologia nel corso dell’anno scolastico, i genitori, o coloro che esercitano la potestà genitoriale, debbono presentare formale richiesta di somministrazione (all.2) sottoscritta, a fronte di certificazione medica (all.1) rilasciata dai servizi di Pediatria dell’Azienda Sanitaria di pertinenza, dal Pediatra di Libera scelta e/o dal Medico di Medicina Generale. Nella certificazione dovranno essere dichiarati:

  • lo stato di malattia dello studente;
  • la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di precisare se trattasi di farmaci salvavita o indispensabili;
  • l’assoluta necessità della somministrazione;
  • l’indispensabilità della somministrazione in orario scolastico;

 

  • la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all’individuazione degli eventi in cui si renda necessario effettuare la somministrazione, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
  • la fattibilità della somministrazione da parte di personale non

L’autorizzazione medica deve essere integrata da uno specifico Piano Terapeutico (all.1) nel quale dovranno essere indicati in modo chiaro e leggibile:

  • il nome ed il cognome dello studente;
  • il nome commerciale del farmaco;
  • la descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco;
  • la dose da somministrare
  • le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
  • la durata della

La certificazione medica prodotta dai genitori ha validità per l’intero anno scolastico in cui è presentata e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se ciò sia reso necessario da variazioni della patologia o delle modalità di somministrazione.

In caso di modifiche dell’intervento (posologia/modalità di somministrazione ecc.) o di sospensione della terapia prescritte dal medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tale prescrizione alla Pediatria Territoriale, affinché possa essere predisposta la nuova autorizzazione di modifica o di sospensione da trasmettere alla scuola.

In caso non vi siano variazioni della patologia o delle modalità di somministrazione del farmaco rispetto all’anno precedente, i genitori, o coloro che esercitano la potestà genitoriale, devono presentare formale richiesta di prosecuzione della somministrazione farmaco (all.5).

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta con il consenso scritto dei genitori ed il modulo di autorizzazione integrato dal Piano Terapeutico rilasciato dal medico, valuta la fattibilità organizzativa della procedura constatando, coadiuvato dal referente di Istituto per l’attività, la presenza nella scuola degli spazi adatti alla conservazione e somministrazione del farmaco e la disponibilità alla somministrazione del personale in servizio (docente e ATA). Il Dirigente Scolastico provvede a richiedere all’AUSL la necessaria formazione del personale attraverso una “Richiesta di attivazione formazione Farmaci a Scuola”. L’AUSL attiverà quindi un corso, durante il quale verrà avviata la definizione del Piano d’Intervento Personalizzato (PIP) dello studente (all.4), alla presenza di proprio personale esperto che, al termine della procedura, potrà apporre la propria firma in calce al documento. Il PIP, firmato dal Dirigente Scolastico e dal referente AUSL intervenuto durante il percorso formativo, dovrà quindi essere approvato e sottoscritto dalla famiglia che si impegnerà nello stesso a fornire alla scuola i farmaci previsti dal Piano

terapeutico, sottoscrivendo al loro conferimento il relativo “Verbale di consegna” (all.3). I farmaci consegnati alla scuola dovranno essere in corso di validità, contenuti in confezione integra e dovranno essere conservati in locali idonei ad opera del personale scolastico per l’intera durata del trattamento. Al termine dell’anno scolastico il farmaco sarà riconsegnato da parte della scuola ai genitori. Anche quest’ultima operazione sarà documentata attraverso uno specifico verbale.

Le persone incaricate della somministrazione della terapia dovranno attenersi strettamente alle indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, la posologia, i tempi e le modalità di somministrazione nonché di conservazione del farmaco stesso.

 

La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico sarà garantita anche durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione secondo modalità organizzative da concordare dai docenti direttamente coinvolti con il Dirigente scolastico e la famiglia.

È prevista dalla normativa anche la possibilità di auto-somministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti studenti di età inferiore ai 14 anni, d’intesa con l’AUSL e la famiglia. A tale

scopo, l’autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la dicitura: “il

minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della

scuola”. La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta di auto-somministrazione che i genitori presenteranno in forma scritta al Dirigente Scolastico integrandola con la dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito all’autonomia di conservazione del farmaco. Resta invariato il resto della procedura.

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei o non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale, il Dirigente Scolastico può procedere all’individuazione di altri soggetti istituzionali presenti sul territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente Scolastico può provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso a Enti e Associazioni di volontariato.

In difetto di tutte le condizioni sopradescritte, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata sia ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale, sia al Sindaco del Comune di residenza dello studente per cui è stata avanzata la richiesta.

 

Gestione delle emergenze

Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso (112), avvertendo contemporaneamente la famiglia, nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmati per i casi concreti presentatisi, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Per quanto non previsto nella presente procedura verrà fatto direttamente riferimento all’Accordo

di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola, DGRT n.23 del 10.06.2015.

 

 

 

Referenti Promozione e educazione alla Salute

Letizia Lo Grasso e Carmelina Mupo

 

Il Dirigente Scolastico

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3,

comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

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