Procedura riammissione scuola
Indicazioni riammissione in Istituto dopo assenza. Valide anche per assenze in didattica a distanza e successivo rientro a scuola.
Circolare n. 95 | Borgo San Lorenzo, 6 novembre 2020 |
A
Alle |
Studenti e studentesse dell’Istituto
Famiglie |
Ai
All’ |
Docenti
Ufficio Alunni |
Oggetto: Indicazioni per la riammissione a scuola dopo un periodo di assenza
L’attuale situazione è caratterizzata dal 100% di didattica a distanza eccettuato per iniziative che sono/saranno programmate nel rispetto del DPCM del 3 novembre 2020.
La partecipazione alle lezioni è obbligatoria e le assenze saranno registrate e al primo giorno di rientro in Istituto dovranno essere giustificate.
Si ritiene opportuno richiamare le indicazioni, contenute nell’ordinanza 92 del 15.10.2020 della Regione Toscana e già pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Con l’Ordinanza n. 92 del 15.10.2020 la Regione Toscana ha deciso di modificare le regole per la gestione dei casi sospetti COVID-19 nelle scuole e per la riammissione a scuola dopo l’assenza.
In particolare, non sono più necessarie, in quasi tutti i casi, le autocertificazioni da presentare al rientro che erano state introdotte con la Delibera 1256 del 15 settembre 2020.
Rimandando all’ordinanza per quanto riguarda le indicazioni operative per la gestione dei casi con sintomi sospetti COVID-19, si precisa che:
RIAMMISSIONE A SCUOLA IN CASO DI ASSENZA PER SINTOMI SOSPETTI COVID-19
Se il Pediatra/Medico di Famiglia riscontra sintomi sospetti COVID-19, avvia le procedure di accertamento indicate nell’Ordinanza. Il rientro a scuola avviene sempre, e indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e con certificazione medica che attesti che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.
RIAMMISSIONE A SCUOLA PER ASSENZE PER MALATTIA NON SOSPETTE COVID-19
Se non sono stati ravvisati sintomi COVID-19 e lo studente rientra a scuola dopo un’assenza fino a 5 giorni non è necessario il certificato medico e, in tal caso, la riammissione avviene con normale giustificazione sul libretto con aggiunta alla motivazione “No Covid”, senza la presentazione di alcun tipo di documentazione. Per assenze superiori a 5 giorni occorre il certificato medico che attesti l’assenza di segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive e contagiose e nel periodo di assenza non ha presentato e non sono stati riferiti sintomi sospetti COVID-19.
RIAMMISSIONI PER ASSENZE PER VACANZE O PER PROBLEMI FAMILIARI
Le assenze per vacanze o problemi familiari devono essere preventivamente comunicate per e.mail; in tal caso il rientro in comunità non necessita di alcuna certificazione ma solo giustificazione sul libretto.
Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l’assenza è superiore a 5 giorni. Senza certificato medico non sarà possibile la riammissione a scuola.
RIAMMISSIONE DOPO POSITIVITA’ A COVID-19
In caso di positività, il Dipartimento di Prevenzione della ASL contatterà la scuola per le misure di prevenzione da adottare. In seguito alla cessazione dei sintomi ed all’esito negativo di due tamponi effettuati a distanza di almeno 24 ore, il Dipartimento di Prevenzione redigerà l’Attestazione di guarigione, che dovrà essere presentata per la riammissione a scuola (preferibilmente da inviare prima del rientro in email).
GESTIONE E RIAMMISSIONE CONTATTI STRETTI (lettera L ordinanza)
I contatti stretti asintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.
I contatti stretti sintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare:
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.
L’alunno o il personale scolastico che sulla base dell’esito dell’indagine epidemiologica è risultato contatto stretto di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, è posto in quarantena e sorveglianza attiva. La riammissione in comunità avviene sulla base delle modalità sopra indicate.
Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al Medico di Medicina Generale attraverso le funzionalità attive in SISPC.
L’alunno o il personale scolastico che risulta contatto stretto di convivente positivo a COVID-19, è posto in quarantena e sorveglianza attiva e deve effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità (come se fossero contatti stretti sintomatici).
Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al Medico di Medicina Generale attraverso le funzionalità attive in SISPC.
La riammissione a scuola avviene presentando (o trasmettendo) il provvedimento di quarantena (dal quale risultano le date e a margine le indicazioni per la riammissione) e ove previsto (periodo di quarantena di 10 gg dall’ultima esposizione) l’esito del tampone effettuato al decimo giorno o equivalentemente l’autodichiarazione allegata alla presente.
Non è prevista quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità. Pertanto, i compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, non sono sottoposti ad alcuna restrizione.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porge cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni