Integrazione regolamento d’Istituto
Importante integrazione al regolamento prodotta dal Consiglio d’Istituto.
A | Docenti |
e p. c. | Personale ATA |
OGGETTO: | INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO |
PROCEDURE PER PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI |
Gentili Docenti,
Anticipando la prossima pubblicazione di un aggiornamento completo del Regolamento di Istituto, ne anticipo la sezione 3.11.8 – Procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, recentemente modificata dal Consiglio di Istituto, di cui prego di prendere attenta visione.
Il testo del Regolamento – con la tabella di corrispondenza tra infrazioni, sanzioni e organi competenti a cui le procedure di cui sopra fanno riferimento – è disponibile sul sito dell’Istituto www.chinochini.it
Distinti saluti,
B.go S.Lorenzo 11 febbraio 2016 | Il Dirigente Scolastico
(Bernardo Draghi) |
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
IIS “Chino Chini” – Borgo San Lorenzo (FI)
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO – 18/12/2015
3.11.8 – Procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari
- La cosiddetta “nota” sul registro non rappresenta una sanzione disciplinare (ciò vale a maggior ragione per le “note collettive”, in quanto la responsabilità disciplinare è sempre personale) bensì la semplice registrazione di un fatto accaduto. Si tenga presente che la moltiplicazione delle “note” tende a diminuirne l’effetto deterrente. Non possono essere stabiliti automatismi tra il numero delle “note” e l’irrogazione di provvedimenti disciplinari di alcun tipo.
- Le comunicazioni telefoniche con la famiglia sono sempre a cura del docente che ha rilevato l’infrazione.
- Le sanzioni di cui ai punti 1-3 non richiedono particolari formalità, ma devono essere comunque precedute da un momento di confronto in cui, in presenza di testimoni, sia data allo studente la possibilità di discolparsi o comunque di esporre le proprie ragioni. Tali sanzioni debbono essere annotate sull’apposito spazio del registro di classe.
- Per le sanzioni di cui al punto 4:
- Il docente che rileva l’infrazione la annota sul registro e successivamente comunica il fatto al Coordinatore di classe e/o a un Responsabile di sede.
- Il docente che ha rilevato l’infrazione, insieme al Coordinatore di classe o a un Responsabile di Sede svolge eventuali ulteriori accertamenti e chiama a contraddittorio lo studente che viene invitato a esporre le proprie ragioni. Il colloquio viene sinteticamente verbalizzato.
- Se dal contraddittorio emergono effettive responsabilità dello studente, il docente che ha rilevato l’infrazione procede a stendere il testo delll’ammonizione scritta, che deve essere controfirmata dal Coordinatore di Classe (o Responsabile di Sede) e dal Dirigente.
- Per le sanzioni di cui ai punti 5 e 6 (cioè quelle che possono comportare l’allontanamento fino a 15 giorni) la procedura è la seguente:
- Il docente che rileva l’infrazione la annota sul registro e successivamente comunica il fatto al Coordinatore di classe e al Responsabile di sede.
- Il docente che ha rilevato l’infrazione, insieme al Coordinatore di classe o a un Responsabile di Sede, svolge eventuali ulteriori accertamenti e chiama a contraddittorio lo studente, che viene invitato a esporre le proprie ragioni. Il colloquio viene sinteticamente verbalizzato.
- Se dal contraddittorio emergono effettive responsabilità dello studente, il docente che ha rilevato l’infrazione procede a stendere il testo di una formale contestazione d’addebito (con puntuale indicazione dei comportamenti contestati) che viene controfirmata dal Coordinatore di Classe (o Responsabile) e dal Dirigente e inviata per lettera protocollata allo studente e alla famiglia. Nella contestazione deve essere precisato che studente e famiglia possono presentare una memoria scritta. Contestualmente, viene convocato il Consiglio di classe (soli docenti).
- Trascorsi cinque giorni dalla notifica, si riunisce il Consiglio di classe, che esamina l’eventuale memoria scritta ed ascolta l’alunno ed i suoi famigliari. Dopo una fase di dibattito, il Consiglio, in caso di accertamento della violazione al Regolamento di Disciplina, emette la sanzione disciplinare. La sanzione viene notificata immediatamente o al massimo il giorno seguente. Salvo nel caso si tratti di comportamenti pericolosi che possano essere reiterati, l’alunno può scegliere se convertirla in attività a favore dell’Istituto.
- Per le sanzioni di cui ai punti 7 e 8 (cioè quelle che possono comportare l’allontanamento oltre i 15 giorni), si procede come al punto 4, tranne per quanto segue:
- L’organo competente a irrogare la sanzione è il Consiglio di Istituto.
- L’infrazione può essere rilevata anche d’ufficio.
- Allo studente può non essere consentito di convertire la sanzione in attività a favore della scuola.
- In caso di pericolo immediato per l’incolumità delle persone o comunque di una situazione di rischio grave, il Dirigente può disporre in via cautelare l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica in attesa della delibera del Consiglio.